DIRITTI DEI PASSEGGERI

LE NORME

Dal 1° marzo 2013 è in vigore il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 , relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004. Tale regolamento stabilisce i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, prevedendo, anche per coloro che si spostano all’interno dell’Unione europea con autobus e pullman, diritti analoghi a quelli già riconosciuti per i passeggeri del trasporto aereo, ferroviario e marittimo.

Il regolamento è consultabile e scaricabile al link:
REGOLAMENTO UE 181/2011

TUTELA DEI DIRITTI DEI PASSEGGERI

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha approvato, nel 2015, il Regolamento per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo 4 novembre 2014 n. 169, in attuazione della disciplina sui diritti dei passeggeri trasportati con autobus contenuta nel Regolamento (UE) n. 181/2011. Con l’adozione di questo “Regolamento” anche i passeggeri italiani nel trasporto su autobus godono di un livello di tutela pari a quello adottato da anni negli altri Paesi europei.
L’organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento 181/2011 è l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e gestisce, in seconda istanza, i reclami inoltrati dai Clienti.
In base al “Regolamento”, i passeggeri che abbiano già presentato reclamo all’impresa di trasporto su autobus, potranno rivolgersi in seconda istanza – anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi, ove a ciò espressamente delegate –all’Autorità di regolazione dei trasporti, per segnalare le violazioni da parte dell’impresa di trasporto agli obblighi di cui al Regolamento (UE) 181/2011.
I servizi di trasporto passeggeri su autobus per i quali possono essere presentati reclami all’Autorità sono i servizi regolari, non invece quelli occasionali. Inoltre, per i servizi di trasporto su autobus la cui distanza prevista sia inferiore a 250 km, sono applicabili solo alcuni motivi di reclamo, come espressamente indicato nel “Modulo di reclamo”.
All’Autorità non è attribuita competenza a dirimere le controversie tra consumatori e imprese, né a sanzionare i soggetti regolati per i casi di risarcimento e assistenza in caso di incidenti.

RECLAMO, SEGNALAZIONE, SUGGERIMENTO

In base ai principi di trasparenza, partecipazione, continuità ed efficienza, il viaggiatore può inoltrare il reclamo, la segnalazione o il suggerimento a tutela dei propri diritti, anche per permettere azioni atte al miglioramento dei servizi offerti.
I reclami, segnalazioni o suggerimenti possono essere inviati per posta ordinaria all’indirizzo della TIBUS SRL – L.go G.Mazzoni, snc – 00162 Roma, via PEC all’indirizzo tibussrl@legalmail.it oppure via mail all’indirizzo segnalazioni@tibusroma.it 

Il modulo da utilizzare è allegato al PIA-RA e scaricabile al link:
MODULO RECLAMO TIBUS

English version

Il modulo per i reclami all’Autorità di Regolazione dei Trasporti, da utilizzare, eventualmente ed esclusivamente, in seconda istanza,  è scaricabile al link:
MODULO RECLAMO ART

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